Anche le società Agricole sono… IAP!

Anche l’attività agricola, che nella maggior parte dei casi ancora si svolge attraverso la forma della ditta individuale o dell’azienda familiare, si è evoluta e adeguata alle strutture societarie già presenti nel nostro ordinamento.

Vediamo di seguito quali sono le possibilità a disposizioni degli agricoltori, nel caso in cui quest’ultimi decidono di svolgere la loro attività in forma aggregata o con una più elevata tutela della responsabilità personale.

Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperative, e per essere qualificate come tali devono essere sempre presenti tre requisiti. Due requisiti sono di carattere formale, riguardano il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, mentre il terzo requisito, di natura sostanziale, riguarda le persone dei soci o degli amministratori.

IL PRIMO REQUISITO

La società agricola deve avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse. Tali attività sono individuate dall’art. 2135 del codice civile e tra quest’ultime rientrano la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e tutte le attività connesse. Secondo il suddetto articolo, per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono tutte le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per quanto riguarda invece le attività connesse, quest’ultime sono individuate in:

  • le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
  • la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell’azienda agricola;
  • l’agriturismo.

Al riguardo, l’articolo 36, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha modificato l’art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, precisando che non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole le attività commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari a patto che siano finalizzate a migliorare l’attività agricola. Per questo motivo, secondo la circolare 50/E 2010 dell’Agenzia Entrate la società che effettui attività di locazione, comodato e affitto di immobili per uso abitativo, oppure terreni e fabbricati a uso strumentale delle attività agricole, resta agricola se queste attività sono marginali, con entrata non superiori al 10% del ricavo complessivo.

IL SECONDO REQUISITO

Il legislatore ha previsto la possibilità, per tutte le società, di qualificarsi come società agricola. Risulta obbligatorio che questo sia messo in evidenza con l’obbligatoria indicazione nella ragione o denominazione sociale del termine “società agricola.

IL TERZO REQUISITO

L’ultimo requisito, di carattere sostanziale, si differenzia in base al modello societario prescelto.

A secondo che la scelta ricada tra il modello della società di persone o quello della società di capitali, vanno rispettati differenti disposti normativi. Vediamo le differenze.

Nelle società di persone almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD). I rimanenti soci non devono essere necessariamente agricoltori, indipendentemente dal loro numero. Nel caso in cui si tratti di società in accomandita semplice (s.a.s.) va specificato che almeno un socio accomandatario deve essere qualificabile come imprenditore agricolo professionale.
Nelle società di capitali deve possedere il requisito dell’imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto almeno un amministratore. Vista la possibilità che, nelle società di capitali, gli amministratori possano anche non essere soci, potremmo avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore. Anche nel caso in cui la società sia unipersonale, la presenza di almeno un amministratore con i suddetti requisiti, permette alla società di maturare la qualifica di società agricola e l’accesso alle agevolazioni connesse.

Passando alle società cooperative, in questa tipologia di società è richiesto che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.

Va specificato che, secondo l’art. 1 comma 3-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall’amministratore a una sola società, per evitare quella che potrebbe essere la fittizia creazione di cariche amministrative al solo fine di ottenere le agevolazioni spettanti alle società agricole.

Per quanto riguarda invece il ruolo dell’amministratore al fine di maturare i requisiti richiesti alle società agricole, vale la pena soffermarsi sull’interpretazione che emerge dalla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, all’interpello n. 909-216/2006, prot. 909-32505/2006 datata 20 luglio 2006. L’amministratore in possesso dei requisiti di IAP o CD, consente la qualificazione della società come “agricola” nelle sole società di capitali e cooperative. Al contrario, nelle società di persone, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere presente in capo ad almeno uno dei soci. La differenza fondamentale quindi sta nel fatto che, nelle società di persone, il socio qualificato come IAP o CD, può non essere amministratore ma garantire comunque il requisito sostanziale alla società agricola.

Augurandomi di aver chiarito quali sono i requisiti che devono essere necessariamente rispettati dalle società per essere qualificate come agricole, si ribadisce come quest’ultimi risultino fondamentali per accedere a tutte le agevolazioni garantite al mondo agricolo, nel passato riservate agli imprenditori agricoli individuali.

Agevolazioni e benefici fiscali….nelle prossime puntate!

Articolo pubblicato su https://www.nonsolofisco.net/2018/01/22/societa-agricole-tre-requisiti-fondamentali/

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