Connessione o non connessione? Questo è il problema!

L’articolo 2135 del codice civile definisce in modo molto chiaro quali sono le caratteristiche dell’imprenditore agricolo e quali sono le attività svolte da quest’ultimo. Sempre lo stesso articolo, al terzo comma, si addentra nella descrizione di quelle che sono le attività agricole connesse alla prevalente. Recita così:

“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

Ma perché è così importante capire se un’attività agricola si può ritenere connessa? Tutto ruota attorno alla tassazione!

Come sappiamo bene, l’imposizione fiscale in agricoltura ha sempre ricevuto da parte del legislatore un trattamento di favore in quanto tale settore, per sua natura, sopporta un rischio connesso alle avversità atmosferiche che possono mettere a rischio l’intera produzione. Questo uno dei presupposti di base di tutte le agevolazioni previste per il mondo agricolo. Non mi soffermerò in questa sede sulla tassazione agevolata a loro dedicata, che seguirà in un articolo successivo. In questa sede inizieremo ad individuare quali attività possono essere ricomprese sotto tale categoria.

Come si individua quindi un’attività agricola connessa? I requisiti sono diversi e si evincono dallo stesso articolo 2135 c.c. sopra richiamato.

Un primo requisito oggettivo sta nel fatto che le attività devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo che esercita l’attività agricola principale. Il secondo requisito, soggettivo, stabilisce che i prodotti devono provenire prevalentemente dalle attività citate al terzo comma, cioè la coltivazione del fondo, del bosco o l’allevamento di animali. Va specificato che sotto il profilo fiscale non tutti i prodotti trasformati rientrano nella tassazione del reddito agrario e per un semplice motivo: non sono stati considerati nella determinazione dell’estimo catastale. Un elenco di prodotti completo, a cui rinvia la norma, si ritrova nel decreto ministeriale che viene emanato ogni due anni al fine di aggiornare e adeguare la normativa alle evoluzioni del settore. Allo stato attuale l’ultimo decreto ministeriale è stato emanato il 13 febbraio 2015.

L’art. 32 del TUIR stabilisce che rientrano nel reddito agrario non solo le trasformazioni e le manipolazioni dei prodotti ottenuti, dallo stesso imprenditore agricolo, dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, ma anche di quelli acquistati da terzi, a patto che non lo siano in utilizzo prevalente rispetto ai propri. Emerge un problema quindi nel momento in cui non sia chiara la prevalenza dei prodotti propri rispetto ai prodotti di terzi. Non è così scontato che questo non si possa verificare, pensiamo ad esempio ai casi in cui si acquistino uve da terzi al fine di aumentare o migliorare la produzione.

Un importante indicazione per effettuare questa valutazione arriva dalla circolare 44/E del 2004 dell’Agenzia entrate con la quale sono stati chiariti i parametri per l’individuazione in termini quantitativi e qualitativi, rispetto al valore, di tale prevalenza.

Passando ora alla fornitura di servizi da parte delle imprese agricole, non sempre stata possibile, continuiamo con l’individuazione di quali sono le caratteristiche da rispettare.  A cosa bisogna porre attenzione? Il servizio offerto va esaminato sotto due punti di vista. Oltre allo svolgimento dell’attività con l’utilizzo prevalente di attrezzature e di risorse che normalmente vengono impiegate nell’attività agricola principale, dobbiamo rispondere in modo positivo alle seguenti due domande:

  1. Posso fornire il servizio con attrezzare e risorse che normalmente utilizzo per l’attività agricola principale? O mi sono appositamente attrezzato di tali macchine e strumentazioni per fornire il servizio?
  2. Nel caso in cui non si utilizzino solo le attrezzature già normalmente impiegate per l’attività agricola, come indicato sopra, il volume d’affari prodotto con tali attrezzature è prevalente rispetto a quello conseguito utilizzando “le altre”, non già utilizzate per l’attività agricola principale?

Solo se la risposta è positiva ad entrambe le domande possiamo ritenere che la fornitura di servizi rientri tra le attività agricole connesse, potendo usufruire quindi dei benefici relativi. Normalità e prevalenza quindi sono le parole chiave da ricordare per procedere ad una corretta verifica dei requisiti sulle prestazioni di servizi in agricoltura.

Per concludere, un piccolo inciso specifico per quanto riguarda le sole attività di produzione di energia elettrica e le cessioni di carburanti di origine agroforestale. Un’importante conferma arriva con l’art.1 comma 910 della L. 208/2015, legge di stabilità per il 2016, il quale ha reso definitivo quanto già disposto in modo transitorio per i due esercizi precedenti, dall’art. 22 comma 1 bis del D.l. nr. 66 del 2014. L’art.1 sopracitato ci conferma che sono attività connesse e se si considerano produttive di reddito agrario:

  • La produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili agroforestali, fino a 2.400.000 kWh per anno;
  • La produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh.
  • La cessione di carburanti oltreché di prodotti chimici sempre di origine agroforestale, a patto che provengano in prevalenza dal fondo coltivato.

Come illustrato in questo primo articolo, il tema delle attività agricole connesse è delicato e necessita di una valutazione specifica, caso per caso, delle caratteristiche assunte da ogni stessa attività.
L’analisi risulta necessaria per evitare di catalogare in modo errato il reddito prodotto, oggetto dell’indagine, con un inevitabile rischio di elusione o evasione delle imposte calcolate, oltreché un’indebita fruizione di agevolazioni dedicate al settore agricolo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *