Imparare il…. Vino!

Cosa c’è di più bello dell’andar per cantine con i propri amici?
Le giornate trascorse nelle tenute, tra i filari di viti e le botti, sono momenti di festa e leggerezza ma anche occasioni per conoscere meglio un prodotto così particolare, laborioso e strutturato come il vino. Con la legge di bilancio per l’esercizio 2018 il Legislatore ha voluto iniziare un percorso che porti al riconoscimento di tutte le attività di promozione e didattiche per la scoperta del mondo vitivinicolo. Vediamo di seguito con quali strumenti.

Con legge nr. 238 del 12 dicembre 2016, entrata in vigore il 12 gennaio 2017, è stata disciplinata in modo organico la normativa riguardante la coltivazione della vite, la produzione del vino e il suo commercio. Il primo articolo della Legge sopra richiamata, ben presto identificata come il “Testo Unico del Vino”, esprime in modo chiaro cosa rappresenta questo prodotto per l’economia e la cultura italiana, non limitandosi ad essere un bene qualsiasi.

L’art. 1 recita: “Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.” Prendo spunto da questa definizione per iniziare a parlarvi dell’enoturismo, neologismo ormai entrato a pieno titolo nel dizionario della lingua italiana.
La legge di bilancio per l’esercizio 2018, all’art. 1 comma 502, definisce l’enoturismo come l’insieme “delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”.

Possiamo definire l’enoturismo come la mera attività di vendita diretta di vino, accompagnata alla sua degustazione in cantina? La risposta è certamente no, per una serie di motivi precisi.

La vendita diretta persegue un obiettivo chiaro: la cessione di un prodotto agricolo prevalentemente proprio, attraverso lo svolgimento di un’attività agricola connessa ex art. 2135 comma 3 del Codice Civile.  È stato ampiamente riconosciuto come anche l’enoturismo rientri a pieno titolo tra le attività agricole connesse, ma le motivazioni che sottendono al suo svolgimento sono diverse da quelle legate alla vendita diretta. L’obiettivo perseguito dall’attività enoturistica è la trasmissione della cultura del vino, della sua conoscenza e della sua promozione, attraverso lo svolgimento di visite guidate, degustazioni e contatti con le aziende di produzione vitivinicola. Possiamo immaginare questa attività come una nicchia del settore agricolo, che abbraccia sia le attività di promozione culturale e artistica, che quelle di valorizzazione territoriale.

Allo stato attuale l’unico adempimento amministrativo a carico di chi ha l’intenzione di svolgere l’attività enoturistica, risulta dal comma 505 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018.

Come citato nel suddetto articolo “L’attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali […]”. La segnalazione, da inviare in via telematica agli enti comunali di riferimento, dovrà comunicare il possesso e il rispetto, da parte dell’azienda agricola, delle caratteristiche e dei requisiti di cui al precedente comma 504 della stessa Legge di bilancio.

Al Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali viene affidato il compito di normare, attraverso un decreto interministeriale, in modo quanto più dettagliato l’attività enoturistica. Il decreto attuativo a cui rinvia lo stesso comma 504 risulta infatti fondamentale affinché la disciplina possa entrare pienamente in vigore. Si fa presente che alla data odierna i decreti attuativi non sono ancora stati emanati, nonostante i passaggi propedeutici alla loro emissione siano già iniziati.

Con la conferenza delle Regioni e delle Province autonome dello scorso maggio 2018 (1) sono state proposte modifiche alla bozza del decreto interministeriale originario, ricco di dettagliate prescrizioni. La bozza racchiude una serie di parametri ed indicazioni vincolanti per lo svolgimento dell’attività, a garanzia del rispetto di standard qualitativi minimi.

Tra le prescrizioni proposte e in fase di studio, troviamo di seguito riassunte le principali:

  • Utilizzo di strumenti informatici per la gestione e la prenotazione delle visite guidate in azienda e in cantina;
  • Mezzi di pubblicità utilizzati e cartellonistica dedicata riportante l’eventuale marchio nazionale di appartenenza Presenza di personale addetto all’accoglienza dotato di competenza e formazione, anche sulle caratteristiche turistiche del territorio; in grado di svolgere il servizio di degustazione, commercializzazione e promozione territoriale;
  • Indicazione in più lingue e più spazi di quali sono gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
  • Segnalazione dell’eventuale appartenenza a “Strade del Vino”, costituita ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268;
  • Presenza di sito o pagina web aziendale, anche non gestita direttamente dall’azienda;
  • Indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze, oltreché del percorso di accesso;
  • Presenza di materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 2 lingue, compreso l’’italiano;
  • Apertura settimanale minima, fissata in due giorni, oltreché tempi e modi in cui quest’ultima deve avvenire;
  • Diffusione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica anche attraverso Enti territoriali preposti o delle Strade del Vino, sopra citate;
  • Allestimento di ambienti dedicati o adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per il ricevimento del cliente e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
  • Utilizzo di alimenti, abbinati alla degustazione del vino, provenienti da produzioni locali a indicazione geografica, a marchio di qualità con indicazione di origine, o essere presenti nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica.

Una evidenza dell’interesse verso lo sviluppo delle attività agricole connesse, che implicano la degustazione e il consumo dei prodotti agricoli arriva dalla recente risoluzione del Mise, n. 59196 del 9 febbraio 2018 (2), in relazione alle modalità di svolgimento della somministrazione non assistita di cibi e bevande. Con tale chiarimento il Mise precisa che, essendo la vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228 comma 8-bis, è consentito “…..il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”. Nello specifico la risoluzione, richiamando una nota emessa in precedenza (3) precisa “che non può escludersi l’utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità  proprie della ristorazione, ma solo di mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto”. Anche se ai non addetti ai lavori questa precisazione può risultare superflua, il chiarimento risulta fondamentale nel caso di enoturismo. La degustazione del Vino infatti non può avvenire, in modi ottimali e che consentono di apprezzarne a pieno le proprietà, se non in calici e bicchieri di vetro.

Anche se la volontà del Legislatore emerge in modo flebile nei commi della Legge di Bilancio 2018, che trattano l’attività enoturistica, si evince l’intento di quest’ultimo di disciplinare una attività che nel nostro Paese è radicata, sviluppata e fonte di opportunità lavorative costanti.

L’imprenditore agricolo di nuova generazione, sempre più digitale, che tende la mano ad altri settori come ad esempio quello storico e culturale, può essere il volano di una crescita qualitativa e sovranazionale, che aiuti a sfatare miti del passato e a rivalutare il settore primario italiano.

Rimaniamo in attesa del decreto attuativo già annunciato, auspicando che la voce, in questa occasione, sia limpida e squillante!

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *