Impianti viticoli in griglia di partenza…..ma è tardi!

L’iter di concessione delle nuove autorizzazione degli impianti viticoli per il 2017 è stato ritardato da una serie di eventi, che vanno contestualizzati per non alimentare polemiche.

Quali sono i fattori eccezionali che hanno causato il ritardo?
La nuova normativa e il boom di domande

LE SCADENZE ANNUALI:

Le domande per le autorizzazioni dei nuovi impianti viticoli devono essere presentate al Mipaaf dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno, esclusivamente attraverso il canale telematico nell’ambito del Sian.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero stabilisce l’elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni e comunica l’elenco alle Regioni.

Le Regioni comunicano al viticoltore le autorizzazioni concesse, entro il 1° giugno di ogni anno.

Nel 2016 le scadenze sono state rispettate, perchè nel 2017 no?

Le ragioni per cui le Regioni non hanno comunicato ai viticoltori le autorizzazioni entro il 1 giugno 2017 sono le seguenti:

  1. La nuova normativa introdotta dal Dm. n. 527 del 30 gennaio 2017;
  2. Il numero eccezionale di richieste pervenute dai viticoltori.

La nuova normativa nazionale

Il nuovo sistema di autorizzazioni nasce nel 2015 con il decreto ministeriale 12272. Già dopo il primo anno di applicazione (2016), la normativa nazionale ha mostrato una serie di criticità per cui il Ministero delle politiche agricole è corso ai ripari con un ulteriore decreto ministeriale, il n. 527 del 30 gennaio 2017, che modifica il sistema di richiesta delle autorizzazioni all’impianto (vedi Terra e Vita n. 6/2017).

Modifiche alla normativa sulle autorizzazioni

Le criticità del primo anno di applicazione hanno convinto il Ministero delle politiche agricole e le Regioni ad apportare le seguenti tre modifiche:

  1. introduzione di prescrizioni al criterio di ammissibilità;
  2. inserimento di criteri di priorità;
  3. possibilità di applicare una soglia sulla superficie assegnabile.

Il decreto n. 527/2017 consente alle Regioni l’applicazione opzionale di alcuni criteri di priorità nella concessione delle autorizzazioni, a valere sul 50% delle superfici autorizzate. Inoltre, dal 2017, nel caso in cui le richieste ammissibili in una Regione superano la superficie disponibile a livello regionale, il Ministero consente l’applicazione di una soglia sulla superficie assegnabile. Più precisamente:

– sono garantite le autorizzazioni sino a una superficie pari a 0,1 ettari a tutti i richiedenti;

– nel caso in cui le richieste ammissibili superino di tre volte la superficie disponibile a livello regionale, le Regioni possono applicare un limite massimo per domanda, pari alla media delle superfici richieste, ai fini del calcolo delle assegnazioni in tale Regione.

Quasi tutte le Regioni hanno applicato il tetto o limite massimo per domanda. Queste modifiche sono entrate in vigore nel 2017, a valere sulle richieste di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli presentate tra il 15 febbraio e il 31 di marzo 2017. Questi nuovi criteri hanno generato una maggiore complessità nell’assegnazione delle autorizzazioni degli impianti viticoli, che è stata una delle cause dei ritardi.

Eccezionali richieste pervenute nel 2017

Nel 2016, primo anno di applicazione del nuovo regime di autorizzazioni, la superficie richiesta per le nuove autorizzazioni è stata di 67.151 ettari, pari a 10 volte la disponibilità. Per il 2017 la superficie a disposizione per le autorizzazioni di nuovi impianti è pari a 6.621,67 ettari, corrispondente all’1% della superficie potenziale italiana dichiarata al 31 luglio 2016. Le richieste pervenute sono state un numero eccezionalmente elevato: 165mila ettari. Le richieste si sono geograficamente concentrate in tre regioni: Veneto , Friuli ed Emilia Romagna.

165.000 ettari = 1/4 dell’intera superficie nazionale oggi coltivata

Anche questa eccezionale situazione ha contribuito al ritardo nell’assegnazione delle autorizzazioni degli impianti viticoli.

Ciononostante, il leggero ritardo non ha comportato problemi applicativi. A seguito della comunicazione di assegnazione di nuovi impianti viticoli, che vengono concesse gratuitamente, i viticoltori hanno 10 giorni di tempo per rinunciare all’assegnazione senza incorrere in sanzioni, qualora la superficie assegnata risulti inferiore al 50% della superficie richiesta. Al contrario, chi non rinuncia all’autorizzazione, ha tre anni di tempo per effettuare l’impianto. Nel malaugurato caso in cui non ci sia nè rinuncia nè impianto, l’assegnatario dell’autorizzazione è soggetto a sanzione.

Fonti:
Dm. n. 12272/2015
Dm. n. 527/2017;
Terra e Vita – Il sole 24 ore

 

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