La “fine” dei diritti di impianto

A seguito della riforma, datata 15 dicembre 2015, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2030,cambia la modalità di impianto e reimpianto dei vigneti di uva da vino.

Cosa fare in base alle casistiche e quali documenti risulta necessario presentare?

NUOVI IMPIANTI

Le domande di autorizzazione per nuovi impianti di vigneti possono essere presentate al Mipaaf dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell’ambito del SIAN e possono riguardare anche più autorizzazioni per vigneti da impiantare in Regioni diverse. La richiesta di nuovo impianto è ammissibile se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione.

Il Ministero comunica l’elenco delle aziende ammesse alle Regioni, che rilasciano le autorizzazioni a procedere ai nuovi impianti entro il 1° giugno di ogni anno. Le autorizzazioni, gratuite e non trasferibili, sono valide per tre anni.

Specifichiamo che i nuovi impianti, non possono partecipare all’attribuzione del contributo per  ‘Ristrutturazione e riconversione dei vigneti’ dell’Ocm Vino.

REIMPIANTI

Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle Regioni competenti. Le autorizzazioni sono utilizzabili nella stessa azienda che ha proceduto all’estirpazione per una superficie equivalente a quella estirpata in coltura pura, ovvero alla superficie vitata così come definita dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno entro la fine della seconda campagna viticola successiva all’estirpazione. Sono le Regioni a ricevere le istanze, a svolgere l’istruttoria e a rilasciare le autorizzazioni entro tre mesi dalla trasmissione della domanda. Anche in questo caso il periodo di validità è fissato in 3 anni.

CONVERSIONE DEI DIRITTI DI IMPIANTO

Per la conversione in autorizzazione dei diritti di impianto concessi ai produttori prima del 31 dicembre 2015 le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre la data di scadenza del diritto.

Il via libera delle Regioni è previsto entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Il periodo di validità dell’autorizzazione corrisponde a quello del diritto che l’ha generata; qualora non utilizzata, l’autorizzazione scade entro il 31 dicembre 2023, in linea con quanto previsto dal

Attenzione alla gestione di queste autorizzazioni!

Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministero delle Politiche agricole rende nota con decreto direttoriale la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell’annualità successiva. Ogni anno possono essere rilasciate autorizzazioni nella misura dell’1% della superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell’anno precedente a quello in cui sono presentate le domande. Nello specifico per l’annualità 2017 è disponibile una superficie di 6.621,27 ettari.

Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto i beneficiari comunicano la fruizione totale o parziale dell’autorizzazione alla Regione di riferimento, per l’aggiornamento del Registro informatico pubblico per gli impianti viticoli istituito presso il SIAN.

Il decreto prevede la possibilità di limitare il rilascio di autorizzazioni per specifiche aree e di introdurre criteri di ammissibilità e di priorità al fine di evitare eccessi nell’offerta di particolari prodotti vitivinicoli e il rischio di una svalutazione denominazioni di origine protetta o ad indicazione geografica protetta. Le Regioni e le organizzazioni professionali del settore vitivinicolo possono raccomandare al Ministero l’applicazione di queste restrizioni entro il 15 gennaio di ogni anno.

 

Fonte:
D.M. N 12272  del 15-12-15
D.M.. N. 1213 del 19-02-2015
D.M. N. 5381 del 30-09-2016
Regolamento (UE) n. 1308/2013

Autore alice_admin

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