Operazioni sulle piante nel vivaio? Il reddito è agrario

La risoluzione nr. 11/2018 dell’Agenzia delle Entrate, fresca di stampa, ha voluto rispondere alle richieste di chiarimenti riguardanti il trattamento fiscale da riservare ad alcune specifiche attività, effettuate in vivaio sulle piante. Attenzione: Su quali piante? Su quelle che il vivaista acquista da terzi produttori, nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri, al fine di ampliare la gamma di beni da offrire sul mercato.

Nel quesito posto all’Agenzia delle Entrate si illustrano quali sono le operazioni a cui vengono sottoposte le piante, necessarie affinché quest’ultime sopravvivano o continuino la fase di crescita. Nella domanda, posta dalle più importanti associazioni di categoria, si chiede se le operazioni di seguito elencate, necessarie e dirette a raggiungere standard qualitativi omogenei anche in funzione delle necessità fitosanitarie imposte dai Paesi importatori, possano essere considerate attività connesse tassate su base catastale.

Le attività individuate sono le seguenti, nello stesso ordine in cui sono state proposte e nel rispetto delle stesse lettere utilizzate nel quesito:
a) la concimazione e l’inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente;
b) il trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale;
c) altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.

Cosa ci risponde quindi l’Agenzia con questa risoluzione? Si, queste attività possono essere considerate “attività connesse, tassabili su base catastale”

Ecco, di seguito, un breve riassunto della risposta. L’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, qualifica come attività agricole “le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”.

In riferimento allo stesso tema, la risoluzione ricorda come anche la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004   si preoccupi di fornire chiarimenti sulla materia. In tale circolare si stabilisce che si considerano attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli tassativamente indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento il citato articolo 32 del TUIR ed ottenuti dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.
In seguito, si sono succeduti diversi decreti ministeriali, riportati tra le fonti del presente articolo, che hanno individuato nel tempo i beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, e che fanno rientrare tra le attività agricole connesse anche le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante.

Si fa presente che, con la nota n. 24856 del 9 aprile 2015, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha fatto presente che “le attività sopra indicate ai punti a), b) e c) hanno carattere di effettiva manipolazione in quanto fanno parte di un più ampio insieme di operazioni di manipolazione atte a garantire la qualità del prodotto finale e che le stesse rientrano nelle pratiche agronomiche finalizzate alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico delle piante”.

Per quale motivo le attività di lavorazione delle piante ornamentali sono da ricomprendere tra le attività connesse?

Il Ministero di competenza risponde così: “In riferimento alle attività di cui alla lettera a), le stesse costituiscono attività di manipolazione in quanto necessarie e determinanti a garantire alle piante l’attecchimento e il mantenimento delle buone condizioni delle essenze vegetali. In relazione alla lettera b), il trattamento delle zolle costituisce un’attività di manipolazione specializzata atta a garantire, non soltanto la qualità del prodotto finale, ma anche il soddisfacimento degli standard qualitativi in funzione dell’attività di esportazione e dei relativi requisiti imposti da Paesi terzi. La peculiarità del settore vivaistico, infatti, impone una cura particolare dello stato sanitario delle piante al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni. Infine, per quanto riguarda la lettera c), le attività descritte sono determinanti per fornire un concreto valore aggiunto al prodotto finale”.


Infine, inutile dirlo, le attività oggetto del presente articolo non possono essere svolte in modo improvvisato. Come ribadito più volte, in tutti i documenti ministeriali, per tutte le attività concernenti la manipolazione e lavorazione delle piante e dei prodotti derivanti dalla loro coltivazione, sono necessarie adeguate e specifiche competenze, capacità e conoscenze tecniche agronomiche proprie dell’imprenditore agricolo.

Ecco, quindi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate:

Le attività sopra riportate, individuate nella risoluzione e nel presente articolo, con le lettere a) b) e c), rientrano tra le attività di manipolazione tassate su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.

 

Fonti:

Circolare n. 44/E del 15 novembre 2004
D.M. 11 luglio 2007
D.M. 5 agosto 2010
D.M. 17 giugno 2011
D.M. 13 febbraio 2015
Risoluzione 11/E 29.01.2018 – Agenzia delle Entrate

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