Quando ho sentito per la prima volta il termine “piccola proprietà contadina” ho immaginato un piccolo podere sul colmo di un’assolata collina toscana. Non si tratta di certo di questo in termini fiscali, ma può risultare comunque un tema gradevole una volta scoperta l’agevolazione che porta con sé. Vediamola di seguito, entrando nel vivo della spiegazione.
Innanzitutto, quando incontriamo questo regime di favore? L’agevolazione può essere sfruttata nei trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze che risultino qualificate come agricole in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data dell’atto. In pratica, potrebbe interessare all’agricoltore nel momento in cui quest’ultimo sia intenzionato ad acquistare un terreno agricolo.
Questa agevolazione, abbreviata anche con il termine di “p.p.c.” individua tre benefici fiscali, in termini di imposte dirette e di prestazioni accessorie al trasferimento immobiliare in ambito agrario. Il primo beneficio riguarda le imposte di registro ed ipotecaria, che trovano applicazione in misura fissa di 200,00 euro, a fronte delle ben note aliquote proporzionale applicate nelle altre casistiche. La seconda agevolazione riguarda l’imposta catastale, applicata nella misura ordinaria dell’1%, mentre il terzo e ultimo beneficio riguarda la riduzione del 50% degli onorari notarili applicati alla compravendita, storicamente riconosciuta ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli, nonché l’esenzione dell’imposta di bollo dell’atto.
I riferimenti normativi di questo importante beneficio vanno ricercati nel decreto legge n. 194 del 30.12.2009, che dal 28.02.2010 ha abrogato la disciplina previgente, dettata dalla legge nr. 604 del 1954. Da allora si può parlare a tutti gli effetti della “nuova p.p.c.”, con benefici aumentati rispetto alla versione precedente.
Come potete comprendere, visto il rilevante risparmio di imposta offerto dalla norma, viene richiesto il rispetto di requisiti stringenti, sia in ambito oggettivo che soggettivo, al fine di usufruire dell’agevolazione e soprattutto al fine di non vederla decadere.
Il primo ostacolo da superare, per l’applicazione dell’agevolazione è la verifica dei requisiti soggettivi in capo agli acquirenti. Non tutti infatti possono godere di tale agevolazione, famosa per aver impegnato, con non pochi contenziosi, le commissioni tributarie regionali e la corte di cassazione. I destinatari dell’agevolazione sono i seguenti:
- IAP o coltivatori diretti, a condizione che siano iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale presso l’INPS o in alternativa IAP persona fisica o società non ancora in possesso dei requisiti, ma già in possesso della ricevuta di presentazione dell’istanza di riconoscimento IAP oltreché in possesso dell’iscrizione alla gestione agricola INPS;
- Le società di coltivazione diretta in possesso dei requisiti di cui sopra oppure, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti.
Risulta fondamentale fissare quindi nella mente quale sia la condizione soggettiva di base, legata in modo inscindibile all’iscrizione alla gestione assistenziale e previdenziale presso l’INPS in qualità di coltivatore diretto e IAP, non rilevando il fatto che l’acquirente si dedichi personalmente alla lavorazione del fondo. Vale la pena specificare, infatti, come non sia necessario il lavoro personale dell’imprenditore nella nuova PPC, a differenza di quanto avveniva nella vigenza della previgente agevolazione.
Secondo la risoluzione fornita dall’Agenzia delle entrate con il documento nr. 36 del 17.05.2010 non risulta più necessaria la Certificazione dell’Ispettorato agrario provinciale per poter godere delle agevolazioni fiscali relative alla piccola proprietà contadina. Il documento invece richiesto, pena, la decadenza del requisito, è il certificato di imprenditore agricolo professionale, così come confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 117 del 4 gennaio 2018. In merito a tale documento, si ricorda come l’organismo competente per il rilascio sia l’agenzia per i pagamenti territoriali in agricoltura di competenza (ad esempio per il Veneto individuata in Avepa), nominata esclusivamente da AGEA, agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura.
L’art. 1 co. 907 della Legge di Bilancio per il 2016, n. 208 del 28.12.2015, ha aumentato la platea dei soggetti beneficiari, inserendo tra quest’ultimi, a partire dal 1 gennai 2016, il coniuge o il parente in linea retta convivente dello IAP o del coltivatore diretto, in regola con iscrizione INPS e già in possesso dei terreni agricoli. Si precisa che la nuova norma non richiede anche in capo a quest’ultimi beneficiari l’iscrizione all’INPS quale requisito per ottenere l’agevolazione.
Se siete arrivati fino a qui, vi chiedo ancora un attimo di attenzione: risulta fondamentale la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi, tanto quanto la conoscenza delle cause di decadenza dell’agevolazione. Il beneficio decade in due casi ben specificati, rappresentati dal verificarsi di una delle due condizioni seguenti:
- Cessazione della coltivazione del fondo, per il coltivatore diretto, o della conduzione di quest’ultimo per l’imprenditore agricolo professionale, entro i 5 anni dall’acquisto del terreno agricolo;
- Cessione volontaria dei terreni entro 5 anni dall’acquisto
E cosa succede in caso di decadenza dell’agevolazione? La decadenza non comporta l’applicazione di sanzioni ma l’applicazione della maggior imposta di registro, in misura ordinaria pari al 9%.
Va specificato che, nel lungo periodo di vita della norma, sia “vecchia” che “nuova”, sono stati affrontati migliaia di contenziosi da parte della giurisprudenza tributaria, che hanno offerto le risposte a molti casi specifici, sia in relazione alle caratteristiche dei proprietari del fondo, che nella mancanza formale o sostanziale del requisito soggettivo di iscrizione all’INPS, nonché avendo riguardo al diritto di coltivazione presente sul fondo. Per questo motivo non voglio dilungarmi sulle particolari casistiche già note di mancata o effettiva decadenza dell’agevolazione, non potendo essere esauriente senza oltremodo annoiare il lettore.
Attenzione: una riflessione importante va effettuata nel caso in cui uno dei soci sia proprietario di un terreno acquistato con p.p.c e che viene concesso in locazione! Si può perdere l’agevolazione se non vengono osservate tutte le disposizioni di legge!
Concludo la descrizione di questa importante e storica agevolazione con le tempistiche per il suo controllo da parte delle autorità competenti. In relazione alla p.p.c., il recupero delle maggiori imposte derivanti dalla decadenza e quindi dal disconoscimento del beneficio si prescrive con il decorso di vent’anni dalla data di registrazione dell’atto, secondo l’art. 7 della legge nr. 604 del 1954, non senza pareri contrastanti della Cassazione, nel corso degli ultimi sessantanni, in merito alla lunghezza di tale periodo di prescrizione.