N.B.: VENDITA B2B – Da soggetto munito di partita iva ad altro soggetto passivo IVA
Quesito – Attività di produzione di vino per la vendita ad aziende commerciali di altro Paese dell’U.E. da parte di “piccolo produttore di vino”
Gestisco una piccola azienda agricola che produce vino e vorrei vendere il mio prodotto ad operatori commerciali stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?
Risposta – L’articolo 37, comma 1, del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, stabilisce che, fino a quando in Italia il vino viene assoggettato ad un’aliquota d’accisa pari a “0”, i cosiddetti “piccoli produttori di vino” (aziende agricole con produzione annuale inferiore a 1.000 ettolitri, determinata con riferimento alla produzione media dell’ultimo quinquennio), sono esentati dall’obbligo della licenza di deposito fiscale e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo, propri del regime generale delle accise.
Nei trasferimenti ad operatori con sede in altro Paese dell’U.E., i piccoli produttori di vino hanno l’obbligo di spedire il prodotto in regime sospensivo a soggetti preventivamente autorizzati dall’Amministrazione finanziaria dello Stato di appartenenza ad operare come “depositario autorizzato”, oppure di “destinatario registrato” anche “occasionale”, ed identificati con codice accisa. Essi possono utilizzare il Documento MVV – Documento di accompagnamento prodotti vitivinicoli di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 7490 del 2 luglio 2013 (anziché l’e-AD – Documento Amministrativo elettronico).
Per la spedizione in regime sospensivo è obbligatoria la prestazione di idonea garanzia a copertura sia dei rischi connessi alla circolazione che del pagamento dell’accisa nel Paese di destinazione.
Dovranno essere, inoltre, osservati anche gli altri adempimenti previsti dal citato articolo 37 e, come disposto dall’art. 8, comma 2 del Decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, dovrà essere informato l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente delle operazioni intracomunitarie effettuate presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, una distinta delle medesime operazioni.
Fonte: Agenzia delle Dogane
Riassunto della Risposta:
Il piccolo produttore di vino è esentato dagli obblighi di licenza di deposito fiscale e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo, riguardanti il regime accise.
Deve in ogni caso spedire il proprio prodotto ad un depositario autorizzato o destinatario registrato o anche occasionale in altro Paese UE e identificato con codice accisa.
Il piccolo produttore può utilizzare il modello MVV anziché l’e-AD.
Attenzione alle informazioni da dare all’ufficio Dogane competente territorialmente per le operazioni intracomunitare: entro il 5° giorno successivo al termine di ogni mese!