Società agricole IAP : Amministratori anche senza deleghe

Come già ben noto, le società agricole possono essere costituite sotto forma di società di persone (s.s, s.n.c., s.a.s), società di capitali (s.r.l o s.p.a.) e società cooperative. Quest’ultime oltre all’indicazione obbligatoria nella ragione o denominazione sociale del termine “società agricola”, devono rispettare quale oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse art. 2135 c.c.. Questo basta per essere società agricole!

In aggiunta ai due requisiti formali sopra indicati, per ottenere il requisito di società IAP e sfruttarne i benefici connessi, è necessaria la presenza di un elemento di natura sostanziale che riguarda soci e/o amministratori, in base alla forma societaria scelta.
A seconda che la scelta ricada tra il modello della società di persone o quello della società di capitali, vanno rispettate regole normative differenti, di seguito esaminate:

  • Società di persone: almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD). I rimanenti soci non devono essere necessariamente agricoltori, indipendentemente dal loro numero. Attenzione al caso in cui si tratti di società in accomandita semplice (s.a.s.): almeno un socio accomandatario deve essere qualificabile come imprenditore agricolo professionale;
  • Società di capitali: almeno un amministratore deve possedere il requisito dell’imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto. Si specifica che, anche nel caso in cui la società sia unipersonale, la presenza di almeno un amministratore con i requisiti del CD o dello IAP, permette alla società di maturare la qualifica di società agricola. Sapendo che nelle società di capitali gli amministratori possono non essere anche soci, è possibile incontrare società di capitali in cui nessun socio sia un agricoltore? La risposta è sì, e la situazione non è così rara. Riprendendo l’art. 1 comma 3-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ricordiamo inoltre che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società, per evitare la creazione di cariche amministrative fittizie con il solo fine di ottenere agevolazioni riservate all’agricoltura;
  • Società cooperative: un amministratore e socio, che riveste allo stesso tempo entrambi i ruoli, deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, per poterla attribuire alla Società.

Per terminare la disamina sulle possibilità offerte nelle diverse forme societarie, una precisazione sulle deleghe di cui deve disporre l’amministratore al fine di apportare il requisito IAP alla Società che amministra, di cui potrebbe essere anche socio. È necessario che l’amministratore sia delegato? No, non sono necessarie deleghe particolari conferite dall’assemblea dei soci, al fine di attribuire in modo legittimo tale qualifica alla società.

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