Vi offro un bicchiere di vino…. e poi?

Quante volte ci è capitato di andare a far visita ad una cantina, assaggiare del buon vino e portarne a casa una o più confezioni? Buona usanza vuole che il vino proposto dal proprietario della cantina, sia questo commerciante o produttore, non venga fatto pagare al cliente, bensì offerto per una degustazione.

Dal punto di vista del proprietario della cantina, qual’è il trattamento ai fini IVA di queste bottiglie? Possiamo considerarle dei campioni gratuiti di merce offerta?

Indubbiamente, affinché le bottiglie offerte in degustazione possano essere trattate come campioni ceduti gratuitamente non deve esserci incasso di corrispettivo, né in denaro né in natura. Il prodotto offerto inoltre deve essere oggetto dell’attività dell’impresa e ceduto con una finalità promozionale, per migliorarne la conoscenza verso il pubblico e favorirne la vendita ai consumatori finali, siano essi attuali o solo potenziali.

Per quanto riguarda l’IVA già versata sugli acquisti delle bottiglie offerte gratuitamente in degustazione ai clienti, quest’ultima risulta totalmente detraibile.
Dal punto di vista invece delle cessioni, i campioni gratuiti sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.

Un altro requisito che deve essere rispettato nelle bottiglie offerte in degustazione, affinchè vengano considerate campioni gratuiti,  è il contrassegno indelebile con la dicitura “campione gratuito” apposta sul contenitore del prodotto.

Ricapitolando:
Il vino, offerto gratuitamente ai clienti, è escluso da IVA se:

  • Viene offerto in assenza di corrispettivo;
  • Viene offerto con finalità promozionale;
  • E’ oggetto dell’attività di impresa svolta;
  • E’ di modico valore
  • E’contrassegnato in modo indelebile con la dicitura “campione gratuito” apposta sulla bottiglia in cui è contenuto.

Vi chiederete: Come si misura il “modico valore”? Non essendo presente una specifica definizione di legge, bisogna far riferimento caso per caso agli usi commerciali, considerando il valore unitario del singolo bene. Attenzione, il bene di modico valore non deve essere necessariamente un prodotto di dimensioni o di valore inferiori ai beni commercializzati dall’impresa, bensì può essere anche un esemplare dello stesso (quindi nel caso del vino, potete usare una vostra normale bottiglia di vino, che abbia indicato in maniera indelebile che si tratta di un prodotto omaggio -vedi sotto-).

Infine, poniamo attenzione sul contrassegno “campione gratuito”, requisito essenziale per il riconoscimento ai fini fiscali dell’esclusione IVA.  Al fine di evitare che questi campioni possano essere commercializzati in un secondo momento, oppure per reprimere azioni di concorrenza sleale, è necessario che il contrassegno non sia rimovibile.

Basta quindi un’etichetta autoadesiva? La risposta è no.

Secondo l’Agenzia delle Entrate infatti il contrassegno “può essere apposto mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento idoneo, senza che tale operazione possa avere l’effetto di privare gli articoli medesimi della qualità di campioni”.

Ora, se vengono rispettati tutti i requisiti sopra citati, ci troviamo nel campo delle operazioni escluse da IVA, che non necessitano l’emissione di alcun documento, fattura o ricevuta, da parte del venditore. Nel caso in cui i campioni vengano trasportati è comunque opportuno che venga emesso un documento di trasporto in cui sia evidente la natura di “omaggio” dei beni, da consegnare al cliente e tenere nel carico trasportato, al fine di evitare possibili contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Un’alternativa per la prova della cessione di omaggi può essere anche l’istituzione di un registro degli omaggi, in cui annotare  la cessione di campioni gratuiti, come descritti sopra.

Attenzione: le novità sull’Enoturismo sono già legge e operative! Fare Enoturismo non vuol dire offrire un bicchiere di Vino!

Per saperne di più vedi i miei articoli dedicati alla materia!

Fonti:

  • D.p.r. 633/72 art. 2, comma 3, lettera d) del Dpr 633/72;
  • D.p.r. 633/72 art. 19, comma 3, lettera c) del Dpr 633 del 1972;
  • Risoluzione ministeriale n. 381445 del 23 aprile 1980;
  • Risoluzione ministeriale n. 360021 del 20 novembre 1980;
  • Risoluzione ministeriale n. 430288 del 30 luglio 1991;
  • Risoluzione Agenzia Entrate 83/E del 3 aprile 2003;
  • Risoluzione ministeriale 789516 del 12 novembre 1991.

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