Vino….che reddito “mi dai”?

La produzione dell’uva e del vino inizia con la coltivazione del fondo che, esercitata da una persona fisica, produce reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986. Nel caso in cui l’agricoltore si occupi personalmente della trasformazione di uva in vino, anche avvalendosi di strutture e macchinari tecnologicamente avanzati, l’attività esercitata si qualifica come attività agricola e anche il relativo reddito come reddito agrario.  E se l’attività di coltivazione e/o trasformazione dell’uva in vino fosse svolta da una società di capitali, società cooperative, ente commerciale o società di persone diversa dalla società semplice? In tal caso il reddito prodotto non si qualifica come reddito agrario, bensì come reddito d’impresa.
A determinate condizioni, cioè il rispetto dei requisiti delle società agricole non costituite in forma di spa e l’esercizio della specifica opzione, le società possono applicare il regime agevolato contenuto nei co. 1093 e 1094 dell’art. 1 della L. 296/2006 che prevedono le due seguenti possibilità:

  • per gli imprenditori agricoli, le società di persone e srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette a manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, la possibilità di optare per la determinazione forfetaria del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
  • per le società di persone, srl e società cooperative, qualificate come società agricole ai sensi dell’del DLgs. 99/2004, la possibilità di optare per l’imposizione dei redditi su base catastale ai sensi dell’art. 32 del TUIR;

In base al citato art. 32 del T.U.I.R., il reddito agrario esprime la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Quest’ultima viene stabilita mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione, ponderata al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati dal soggetto che esercita l’attività agricola.

I soggetti tenuti a dichiarare il reddito agrario sono i contribuenti che esercitano su un fondo l’attività agricola di coltivazione della vite e di trasformazione dell’uva in vino. L’obbligo di dichiarare il reddito agrario non sussiste solo nel caso in cui il fondo sia posseduto a titolo di proprietà, ma anche nel momento in cui quest’ultimo sia detenuto sulla base di un altro diritto reale. Nel caso in cui sia detenuto in base ad un contratto di locazione, l’obbligo di dichiarare il reddito agrario decorre dalla data di effetto del contratto, specificando che il reddito dominicale continua ad essere di spettanza del proprietario del terreno.

La qualificazione del reddito come agrario dipende dal tipo di attività svolta. L’art. 32 del T.U.I.R., infatti, indica espressamente le attività che originano reddito agrario. Con esclusivo riferimento al settore vitivinicolo, le attività esercitate dall’imprenditore agricolo che determinano l’insorgere del reddito agrario sono rappresentate da:

– attività di coltivazione del fondo ai fini della produzione di uva;

– attività connesse, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di uve ottenute dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Nel momento in cui l’imprenditore agricolo svolga l’attività agricola diretta alla coltivazione del terreno ai fini della produzione di uva, eseguendo quindi un’attività di trasformazione, il reddito che egli ritrae dalla vendita di tale prodotto è di natura agricola.

Va ricordato, visto che ciò accade molto frequentemente, che l’imprenditore può acquistare, da terzi, anche altre uve o mosti o vini per migliorare qualitativamente la propria produzione. È stato infatti chiarito da Agenzia Entrate con la n. 44 del 2002, che l’utilizzo di prodotti acquistati presso terzi è ammesso al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva dell’impresa agricola; è il caso, ad esempio, dell’imprenditore vitivinicolo che acquista vino da taglio presso terzi per migliorare la qualità del proprio prodotto.

Quando le attività connesse sono considerate agricole, nonostante alcune fasi siano realizzate da terzi in conto lavorazione? Viene considerato agricolo il reddito che l’imprenditore realizza a seguito della commercializzazione del vino derivante da un processo di lavorazione di uve ottenute in misura prevalente dalla coltivazione del fondo da lui stesso effettuata.

Nello specifico, tra le attività connesse, individuate dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2015, sono comprese:

  • Produzione di vini;
  • Produzione di grappa;
  • Produzione di aceto;
  • Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta;
  • Produzione di malto e birra;

Tirando le somme, quali sono le casistiche che si possono incontrare?

Volendo ricapitolare quali sono le casistiche che si possono incontrare nel settore vitivinicolo, avendo riguardo agli aspetti fiscali già affrontati, possiamo riassumere come segue:

– L’attività di trasformazione e manipolazione di prodotti propri indicati nel decreto ministeriale è considerata attività agricola e la tassazione rientra nel reddito agrario a pieno titolo;

– La trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, compresi tra quelli indicati nel decreto, è considerata come attività agricola e quindi si applica la tassazione in base al reddito agrario. Va contestualmente rispettato il limite dei prodotti propri apportati, oltreché il principio della prevalenza di quelli propri su quelli di terzi;

– Nel caso in cui l’attività connessa di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli abbia ad oggetto beni che rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale, ma non derivanti in prevalenza dal fondo, opera la c.d. franchigia e, quindi, sono da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell’art. 32 TUIR i redditi provenienti dall’attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte in proprio dall’imprenditore agricolo. I redditi ottenuti dalla trasformazione delle quantità eccedenti tali limiti devono, invece, essere determinati in base alle regole ordinarie in materia di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 56 del TUIR;

– In presenza di attività agricole connesse, che non siano riconducibili alle tipologie elencate nel decreto e per le quali non ricorre il requisito della prevalenza dei prodotti dal fondo, l’intero reddito prodotto costituisce reddito d’impresa da determinarsi analiticamente in base all’art. 56 del TUIR, cioè a costi e ricavi;

– L’attività di mera commercializzazione, conservazione e valorizzazione di prodotti acquistati presso terzi determina sempre ed esclusivamente reddito d’impresa.

Esempio:

L’imprenditore agricolo che produce vini utilizzando anche uva acquistata da terzi, perde lo status di imprenditore agricolo quando l’uva di produzione propria impiegata nel processo produttivo sia quantitativamente inferiore a quella prodotta. L’attività di produzione e vendita del vino, anche se effettuata attraverso la trasformazione di uva acquistata da terzi, viene qualificata come attività agricola e la tassazione viene secondo le norme sul reddito agrario. Continuando nelle esemplificazioni, nel caso di un imprenditore agricolo che trasforma uva bianca di propria produzione e commercializza il vino bianco che ne deriva dopo un processo di imbottigliamento e che, contestualmente, acquista vino bianco da terzi già imbottigliato. Nel caso specifico avremo la seguente situazione: limitatamente all’attività di produzione di vino spumante, il produttore è qualificato quale imprenditore agricolo e i redditi che ne derivano sono considerati redditi agrari. Per quanto riguarda invece l’attività di vendita di vino nero acquistato presso terzi, che non comporta alcuna attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, è considerata attività commerciale, tassata secondo le normali disposizioni che regolano il reddito d’impresa.
Conclusione:
l’esclusiva attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti (uva o vino) acquistati presso terzi, non esercitata congiuntamente ad un processo di trasformazione o manipolazione, non può essere assoggettata al regime di determinazione del reddito agrario previsto dall’art. 32 del T.U.I.R., bensì viene attratta nel regime di determinazione del reddito d’impresa.

A conclusione della disamina sul reddito agrario, nonostante non relativo alla produzione di uva e vino nello specifico, vale la pena ricordare che ci sono terreni che non producono in nessuna casistica reddito agrario, appartenenti alle seguenti categorie:

– i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (es. giardini residenziali);

– i terreni destinati a pubblici servizi gratuiti (es. parchi pubblici, aree di parcheggio);

– i terreni che costituiscono beni strumentali di imprese, in quanto il reddito prodotto risulta essere quello di impresa

– i terreni affittati per uso non agricolo (es. cave, miniere).

 

 

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