Forse è la risposta che ancora non ci vogliamo sentir dare ad una domanda ormai diffusa: Cosa cambia con la Brexit nella vendita di prodotti alcolici? La risposta è semplice: dopo il periodo transitorio e salvo diversi accordi diventeranno a tutti gli effetti Esportazioni.
Una risposta chiara tratta dalle FAQ di Agenzia delle Dogane ci consente, per ora, un piccolo inquadramento del caso
9) Commercializzo prodotti alcolici nel Regno Unito: cosa cambierà per me a seguito della BREXIT?
Dal 1° gennaio 2021, salvo diverso accordo, la cessione di prodotti alcolici da un operatore italiano e un acquirente del Regno Unito equivale a esportazione poiché realizza l’uscita di merci sottoposte ad accisa dal territorio dell’Unione Europea.
Nel caso di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo spediti su strada, ad esempio, trova applicazione il regime di esportazione che prevede la trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell’operatore economico all’ufficio doganale di esportazione.
L’operazione di esportazione e la circolazione in regime sospensivo (con emissione di e-AD) dal deposito fiscale nazionale fino al luogo di uscita dal territorio unionale sono completate con l’emissione della nota di esportazione da parte dell’ufficio doganale di esportazione e con il visto uscire apposto dall’ufficio doganale di uscita.
Nelle prossime settimane tratteremo il tema in modo puntuale.