Quali attività sono sospese per effetto del coronavirus? Dpcm 22/03/2020

Lettura e commento del DPCM 22 marzo 2020 in vigore dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni e modifiche:

  • Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate al presente link e salvo quanto previsto nei seguenti punti;
  • È vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano se non per:
    • Comprovate esigenze lavorative
    • Assoluta urgenza
    • Motivi di salute;
  • Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza nel caso in cui si stia alloggiando in altro sito per qualsiasi motivo, sia esso lavorativo o personale.
    Esempio: Lavoratore con residenza anagrafica in provincia di Milano che per motivi lavorativi alloggia in provincia di Vicenza: non potrà tornare alla residenza anagrafica nel periodo di sospensione lavorativa. 
  • Tutte le attività che sarebbero sospese possono essere svolte in modalità smart working;
  • Restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, dei servizi di pubblica utilità previa comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sempre sospendere tali attività qualora non ritenga sussistano le condizioni di essenzialità richieste.
    Esempio: Azienda che risulta fornitore di un componente fondamentale per la costruzione di letti ospedalieri: L’azienda produttrice di componenti dovrà comunicare al prefetto chi sono le aziende clienti con attività essenziale svolta e dove sono ubicate.
  • È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Rimane consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove ha sede l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per rimanere attive.
    Esempio: La chiusura in tempi non ottimali del ciclo produttivo di un’acciaieria che comporterebbe un rischio alto per persone, impianti e territorio.
  • Tutte le attività non sospese devono rispettare i contenuti del protocollo per il contrasto alla diffusione del virus in riferimento alle distanze da rispettare e alla pulizia e sanificazione dei locali.
  • Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto oggetto della presente circolare possono completare le attività necessarie alla sospensione compresa la spedizione delle merci entro il 25 marzo 2020 alle ore 24.00.
    Esempio di attività necessarie alla sospensione: chiusura dei locali, messa in sicurezza impianti, attivazione allarmi, chiusura utenze e quanto altro necessario e propedeutico alla sospensione fino al 3 aprile 2020.

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