Facciamo chiarezza sul coltivatore diretto

Il codice civile inquadra il coltivatore diretto tra i piccoli imprenditori e riferendosi a quest’ultimo come al soggetto che “coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia.”

Art. 2083  c.c.
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia.

Dalle leggi speciali emergono diverse definizioni settoriali, tutte con elementi comuni. Cerchiamo di far chiarezza e dare una definizione di coltivatore diretto.

Il coltivatore diretto (CD) è “colui che direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo e all’allevamento del bestiame, sempreché la forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo e per l’allevamento e il governo del bestiame.”

Il coltivatore diretto deve essere necessariamente il proprietario del terreno lavorato? No

Egli si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all’allevamento e attività connesse  e deve esercitare l’attività per un periodo non inferiore a 104 giornate annue facendo fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda .

Quanto tempo il coltivatore diretto deve dedicare all’attività agricola? Almeno 104 giornate annue, comprendo almeno 1/3 del fabbisogno lavorativo

Chi accerta se il coltivatore diretto ha i requisiti per esserlo? Fino al 31 dicembre 2009 l’attività di certificazione dei requisiti era in capo agli uffici regionali, mentre ora, a seguito della L. 25/2010 è sufficiente l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale agricola verso l’INPS.

Fonti

Artt. 1647 e 2083 c.c.
Legge 26 maggio 1965 n.590
Legge 26 ottobre 1957, n.1047 come integrata e modificata dalla L. 9/63
Legge. 9 gennaio 1963, n. 9
D.G.R. Veneto 435 del 31 marzo 2015

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