Il tanto atteso Testo Unico del Vino, entrato in vigore lo scorso dicembre, contiene le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli, in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE.
Tutela dei vigneti storici e dei processi produttivi innovativi
Tradizione fa rima con innovazione? Nel settore vitivinicolo sì, nella forma e nel merito. Per questo motivo non poteva mancare nel nuovo Testo Unico il riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie, sia da utilizzare sul campo per quanto riguarda la produzione, sia per aumentare la trasparenza nella comunicazione al consumatore finale. Il tutto garantendo la tutela delle tradizioni, soprattutto con riguardo ai vigneti storici o eroici, specificatamente trattati all’art. 7 del T.U.V. A norma del suddetto articolo infatti i vigneti storici o eroici verranno specificatamente individuati, e con loro i proprietari, coltivatori ed interventi manutentivi eventualmente attuabili.
Novità sui controlli e sulle sanzioni applicabili
Per ridurre gli accessi nelle cantine, talvolta superflui, viene introdotto il principio di condivisione dei risultati tra le diverse autorità che operano nel sistema dei controlli. I circa venti diversi soggetti con potere di controllo, tra i quali la forza pubblica e le Asl ad esempio, che dovranno condividere i risultati dei propri controlli evitando duplicazioni nelle visite in cantina. Il Ruci, nuovo registro unico dei controlli nel quale confluiranno tutti gli esiti dei controlli svolti sulle imprese vitivinicole, a prescindere che siano o meno imprese agricole. Novità rilevante in materia, dal punto di vista sanzionatorio, è l’introduzione anche in questo settore della possibilità di effettuare il “ravvedimento operoso”, ovvero sanare la posizione irregolare con sanzione ridotta, prima di incorrere in ammende amministrative pesanti.
In occasione del riordino quali disposizioni sono state eliminate?
Con il T.U.V., in vigore dallo scorso 28 dicembre 2016, il Legislatore ha colto l’occasione per riunire in una unica legge tutte le diverse disposizioni nazionali riguardanti la produzione e commercializzazione dei vini. Per questo motivo sono stati definitivamente eliminati e cessano i loro effetti i seguenti testi:
– D.lgs. 10 agosto 2000, n. 260
– Legge 20 febbraio 2006, n. 82 -ad eccezione delle disposizioni agli artt. 11 e 16 comma 3, in vigore per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del DDL;
– D.lgs 8 aprile 2010, n. 61;
– Comma 1-bis dell’art. 2 D.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 11 agosto 2014, n.116.
Fonti:
T.U.V. Testo Unico del Vino – Legge 12 dicembre 2016, n. 238