Vendere il Vino : Aspetti IVA e ACCISE – Caso 3

Vendita di vino da Italia a Stato Extra UE da parte di produttori dotati di deposito fiscale

Quali adempimenti IVA e ACCISE deve portare a termine il produttore di vino, dotato di deposito fiscale, che vende in uno stato al di fuori dell’Unione Europea?

Tratterò in questo articolo il caso in cui il vino esca dal territorio dell’Unione Europea attraverso una dogana Italiana. Il caso dell’uscita dal territorio dell’Unione Europea attraverso dogana di altro Stato Ue verrà trattato in un separato articolo.

Questa modalità di vendita prevede il rilascio della dichiarazione di esportazione da parte del produttore al fine di far uscire le merci dal territorio dell’Unione Europea. Ecco cosa bisogna fare nella pratica:

AI FINI IVA

Il produttore emetterà fattura in modo diverso in base al sostenimento dell’onere del trasporto:

  • Se il trasporto è a carico del venditore la fattura emessa sarà non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972;
  • Se il trasporto è a carico dell’acquirente estero la fattura emessa sarà non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera b), del Dpr n. 633/1972;

AI FINI DOGANALI

  • Il produttore italiano invia la dichiarazione doganale, direttamente o attraverso spedizioniere doganale, all’ufficio doganale di esportazione in formato elettronico tramite le apposite funzionalità del sistema informatico dell’Agenzia AIDA. Nella dichiarazione di esportazione viene indicata anche una dogana di uscita, che sarà la più probabile e non quelle effettivamente assegnata;
  • Il documento che accompagna il vino è lo stesso utilizzato per la circolazione all’interno del territorio dello stato italiano (Es. DDT);
  • Inizia il trasporto verso la dogana di esportazione;
  • La dogana di esportazione, una volta accettata la dichiarazione di esportazione ed eseguita l’analisi dei rischi rilascia in forma cartacea il DAE sicurezza cioè il documento di accompagnamento esportazione sicurezza;
  • Il trasportatore ora può dirigersi verso la dogana di uscita. Una volta arrivato verrà presentato il Documento DAE Sicurezza all’ufficio doganale;
  • Sarà cura della dogana di uscita notificare alla prima dogana incontrata, quella di esportazione, che il vino è effettivamente uscito dal territorio dell’unione europea;
  • Attraverso il Servizio Telematico Doganale l’ufficio della Dogana di uscita comunica con l’utente che ha curato la spedizione, sia esso lo spedizioniere doganale o la stessa azienda, rilasciando il messaggio Ivisto.
  • Il produttore italiano conserva prova dell’avvenuta esportazione tramite conservazione dell’identificativo MRN (Movement Reference Number), da stampare e conservare con la documentazione di vendita.

AI FINI ACCISE

  • L’accisa va versata nel Paese di destinazione della merce e le differenze sono sensibili. Prima di valutare un nuovo mercato estero in cui sbarcare è necessario valutare anche quali sono le politiche applicate da quest’ultimo in tema di accise. In taluni Stati, ad esempio americani, si sommano le imposte doganali alle accise. In un separato articolo viene trattato il tema delle accise (Chi le paga e quando?)

ETICHETTATURA DEL PRODOTTO:

  • In base al Paese Extra-Ue di destinazione del vino vanno rispettate regole specifiche di etichettatura e di indicazione dei dati. Prima di iniziare ad esportare e vendere in un paese extra-ue è necessario effettuare un’indagine e un serio controllo della normativa del paese di destinazione.

Continua a seguire dietroilvino per imparare a gestire molti altri casi di vendita di Vino, con e senza deposito fiscale, verso Italia, Stati Ue oppure Extra Ue!

 

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