Vendita di Vino da Italia a paese UE – con deposito fiscale
Quali adempimenti IVA e ACCISE deve portare a termine il produttore, dotato di deposito fiscale, che vende in uno stato dell’Unione Europea?
Ai fini IVA:
- Controlla il numero identificativo Iva dal sito dell’Unione Europea per controllo VIES a questo Link;
- Solo se il cliente è iscritto al VIES il produttore emette fattura non imponibile art. 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993. In caso contrario dovrà essere applicata IVA al 22%. (La buona norma impone di far presente al cliente di non essere iscritto al VIES, anche per sua informazione e correzione di un eventuale errore);
- Solo se la fattura non è emessa elettronicamente il produttore dovrà inserirla nell’esterometro;
- Se la fattura è emessa elettronicamente e trasmessa allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX (nr. 7 volte X) non va inviato l’esterometro.
- Una volta arrivato il Vino al nostro cliente il produttore italiano conserva la prova di uscita dalla merce dall’Italia con la documentazione fiscale (Non obbligatorio ma strettamente consigliato). Senza tale prova non risulta possibile trattare la vendita come non imponibile art 41 (vedi punto 2) dovendo invece essere applicata iva 22% con le modalità previste in caso di mancata uscita della merce dall’Italia.
Ai fini INTRASTAT:
- Sempre e senza nessuna esenzione in base agli importi dei ricavi va inviato il Modello Intra 1-bis cessioni (Trimestrale o Mensile in base all’importo delle cessioni effettuate);
Ai fini delle ACCISE:
- Il produttore italiano (che è depositario autorizzato) verifica che il cliente sia un soggetto autorizzato a ricevere prodotti sottoposti ad accisa tramite la verifica del suo codice a questo Link.
- Chi sono i soggetti i quali possono ricevere la cessione di vino da depositario autorizzato? Sono sempre e solo di tre tipi.
1. Sono altri depositari autorizzati;
2. Sono destinatari registrati e in possesso del codice di accisa;
3. Sono destinatari occasionalmente identificati (in base ad un unico acquisto anche).
Se non si rientra in queste 3 casistiche NON è possibile ricevere il Vino! - Il vino oggetto della cessione si considera in regime sospensivo ai fini dell’accisa;
- Il depositario autorizzato prepara ed invia la bozza del DAA telematico (e-AD) al sistema delle Dogane;
- Se non ci sono errori di sorta il sistema convalida la Bozza di e-AD e attribuisce l’ARC identificativo della spedizione da fornire al trasportatore;
- Se la merce viene inviata ad uno stato UE che applica accisa diversa da zero, (diverso anche in base alla tipologia di vino) chi vende dovrà calcolare l’importo di una cauzione da trattenere. A quanto ammonta? Al 10% dell’importo dell’accisa che sarà applicata dal paese UE di destino. Tale cauzione rimarrà impegnata sino al termine della spedizione;
- Quando il vino venduto arriva al destinatario UE e viene preso in carico il produttore italiano riceve la notifica di ricevimento. Solo in quel momento la cauzione viene svincolata.
Continua a seguire dietroilvino per imparare a gestire molti altri casi di vendita di Vino, con e senza deposito fiscale, verso Italia, Stati Ue oppure Extra Ue!
Federica Milani